Colori della Repubblica Italiana
   

FALLIMENTO

La Legge turca sulle esecuzioni ed i fallimenti prevede tre tipi di fallimenti:

1)    Il Fallimento semplice:

a)    il creditore che non possiede un credito collegato a titoli di credito (assegno, polizza, abbuono) puo’ avviare una procedura di fallimento semplice;
b)    l’Ufficio delle Esecuzioni invia un ordine di pagamento al debitore; se quest’ultimo entro sette giorni non paga il suo debito, il creditore nell’arco di 1 anno puo’ intraprendere una causa di fallimento indirizzandosi presso il Tribunale  del Commercio turco e richiedere una dichiarazione di fallimento del debitore. Se entro sette giorni il debitore risponde accertando il debito, il procedimento si arresta e permette al creditore di richiedere  al Tribunale la dichiarazione di fallimento del debitore e l’annullamento della protesta presentata dal debitore;
c)    il Tribunale del Commercio turco competente é la Corte che si trova nel luogo dove si trova la sede del debitore;
d)    il Tribunale ordina al debitore di pagare il suo debito entro i 7 giorni successivi, comprensivo di  interessi e delle spese relative all’esecuzione, oppure di depositare la somma presso le casse del Tribunale. Se tale somma non viene depositata nel periodo richiesto si procede al fallimento;
e)     con la decisione di fallimento e, conseguentemente, con la sua apertura, si provvede ad informare l’Ufficio delle esecuzioni che pubblica, senza ritardi, l’annuncio del fallimento avvisando tutte le autorita’ competenti. Si procede poi alla convocazione di tutti i creditori tra i quali verranno nominati quelli che dovranno far parte  del “Consiglio” per la gestione del fallimento;
f)    contro la decisione di fallimento puo’ essere presentato un appello entro 10 giorni dalla data di apertura del fallimento. La seconda riunione dei creditori decide sulla vendita dei beni che formano la “massa fallimentare” che non puo’ essere eseguita fino a quando la decisione di fallimento non viene dichiarata eseguibile.

2)    Il Fallimento che riguarda  titoli di credito:

a)    chiunque sia creditore chirografo, per via di titoli di credito (assegno, polizza, abbuono) puo’ seguire la strada del fallimento relativo ai titoli di credito;
b)    questa procedura non si discosta di molto da quella  del fallimento semplice;
c)    la differenza  consiste nel periodo concesso per la protesta ed il reclamo che, in questa procedura, é di 5 giorni. Il reclamo deve essere presentato all’Ufficio delle esecuzioni entro 5 giorni. L’istituzione che deve decidere, dopo aver esaminato il reclamo, é il Tribunale del Commercio.  


3)    Il  Fallimento diretto:

a)    questa procedura si applica quando il creditore si indirizza direttamente al Tribunale del Commercio per intraprendere una causa di fallimento;
b)    in genere la legge sulle esecuzioni turca considera il ricorso a tale procedura quando: a) non si conosce la dimora del debitore; 2) quando questi si dà alla fuga; 3) quando il debitore ha svolto operazioni fraudolente nei confronti del creditore o ne abbia violato i diritti; 4) quando il debitore abbia nascosto i suoi beni; 5) quando il debitore sospende i pagamenti; 6) quando il concordato proposto dal debitore non viene ratificato; 7) quando il debito, malgrado la via esecutiva, non viene pagato.
c)    alla fine del processo, come nel caso del fallimento semplice, si richiede di depositare una somma che, qualora non venga depositata, porta al fallimento del debitore;
d)    se il debitore non é in grado di pagare il debito, puo’ lui stesso rivolgersi al Tribunale del Commercio per richiedere il suo fallimento. In tal caso il Tribunale ha l’obbligo di decidere sul fallimento secondo la dichiarazione del debitore.

I risultati della decisione di Fallimento
        
a)    con l’inizio della procedura fallimentare vengono sequestrati tutti i beni ed i crediti del fallito che andranno a formare la “massa fallimentare”;
b)    tra i creditori  verranno scelti quelli che andranno a costituire  il Consiglio di Amministrazione Fallimentare;
c)    con l’inizio della procedura fallimentare, il fallito non puo’ piu’ disporre della “massa fallimentare” che passa sotto la gestione del Consiglio di Amministrazione Fallimentare;
d)    dopo la pubblicazione del fallimento non é piu’ possibile acquisire qualcosa che vada a far parte della “massa fallimentare” nemmeno se fatto in buona fede;
e)    con l’inizio della procedura fallimentare tutte le azioni intraprese contro il fallito vengono considerate sospese e riacquistano una loro valenza solo dopo che sono trascorsi 10 giorni dalla seconda riunione dell’assemblea dei creditori;
f)    con l’apertura della procedura fallimentare tutti i debiti del fallito diventano esigibili. Il fallimento non influenza i crediti che il debitore vanta nei confronti di terzi;
g)    con l’inizio della procedura fallimentare il calcolo degli interessi viene fermato;
h)    l’amministrazione fallimentare serve a trasformare in moneta i beni della “massa fallimentare” e, successivamente, alla divisione del ricavato tra i creditori;
i)    la ripartizione della somma ricavata dalla vendita della “massa fallimentare” viene ripartita tra i creditori semplici e chirografi.
j)    Dopo la ripartizione si procede con la restituzione dei documenti d’insolvenza. A questo punto l’Ufficio dei fallimenti si rivolge al Tribunale del Commercio per ottenere la decisione di chiusura del fallimento.

IL DIFFERIMENTO DEL FALLIMENTO

a)    la societa’ o le cooperative hanno l’obbligo, secondo le disposizioni in vigore, di richiedere il suo fallimento tramite gli organi competenti, quando il suo patrimonio é oberato di debiti.   
b)    se una società, per la quale é stato chiesto il fallimento, ha una probabilità di recupero, nel senso di ripresa economica, e tale probabilità viene sostenuta da un progetto di miglioramento efficace, valido e credibile, per essa può essere richiesto il differimento del fallimento dal Tribunale del Commercio;
c)    condizioni principali, quindi, per poter procedere nella richiesta di differimento fallimentare sono la condizione di forte esposizione debitoria, che va comprovata con l’ultimo bilancio intermedio o con il bilancio di liquidazione redatto dopo quello intermedio e, la probabilità di poter migliorare le condizioni finanziarie della società;
d)    spetta al Tribunale del Commercio decidere, in base al progetto di miglioramento, sulla effettiva probabilità di ripresa economica della società che richiede il differimento del fallimento che, in ogni caso, non può riguardare una società in liquidazione;
e)    le spese del differimento sono a carico di chi lo richiede. Normalmente viene richiesto al debitore un congruo anticipo per sostenere le spese correlate (pubblicazione del differimento, di notifica e delle perizie, il salario del curatore ecc.);
f)    al momento della decisione del differimento, vengono arrestate tutte le procedure, comprese quelle iniziate precedentemente per il recupero dei crediti pubblici (Legge n. 6183).

IL CONCORDATO

a)    il Concordato è una atto cui si fa ricorso per proteggere i debitori onesti che versano in condizioni finanziarie precarie temporanee per ragioni che non hanno potuto evitare;
b)    il debitore che vuole usufruire di tale procedura,  deve presentare un progetto di concordato alle autorità esaminatrici, accompagnato dai bilanci, dalle varie scritture contabili, nonchè da una relazione dettagliata della reale posizione e dei fatti che hanno impedito il raggiungimento della finalità della società e della eventuale possibilità di pagare parte dei suoi debiti;
c)    quando la decisione della richiesta di Concordato viene pubblicata, i creditori possono addurre le loro ragioni volte a dimostrare eventualmente la superfluità della richiesta di ottenere un periodo di Concordato da parte del debitore;
d)    nel caso che la richiesta sia accordata, le autorità esaminatrici concedono al debitore un periodo di due mesi e, contemporaneamente, nominano un Commissario con provata esperienza della materia, che deve essere di nazionalità turca. Il Commissario prepara la lista degli averi del debitore e provvede a pubblicarla. Dopo 20 giorni dalla pubblicazione i creditori avanzano le loro richieste relativamente al loro credito;
e)    il Commissario prepara una relazione sul calcolo dei crediti e sulla posizione debitoria del richiedente il Concordato;
f)    il Commissario presenta la richiesta di Concordato al Tribunale del Commercio con tutta la documentazione raccolta che viene allegata alla sua relazione, già accettata da almeno 2/3  dei creditori. Il Concordato è valido quando il Tribunale ratifica la richiesta avanzata dal Commissario.
g)    Esistono due tipi di Concordato: il Concordato Ufficiale e quello Privato. Il primo è impegnativo per tutti, mentre quello Privato è un accordo stipulato interamente tra i creditori e il debitore e si basa sulla volontà “accettata” dei creditori e del debitore. Se un creditore non vuole accettare il Concordato Privato egli non si considera impeganto. Gli organi ufficiali non sono coinvolti nel Concordato Privato.

(Fonte: Studio di Consulenza "Consulta" di Istanbul)
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